15 ottobre 2020: data importante per la gestione dei carichi affidati all’agente della riscossione
Il decreto 104/2020, noto come decreto di agosto e che a breve dovrà essere convertito in Legge, ha prorogato il termine della sospensione dell’attività di riscossione da parte dell’agente della Riscossione dal 31 agosto 2020 al 15 ottobre 2020.
Per l’effetto delle modifiche apportate, i versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro la data del 30 novembre 2020.
Tuttavia, i contribuenti dovranno esaminare le proprie posizioni entro il 15 ottobre 2020 e ciò per due motivi:
- le istanze di rateazioni presentate entro la data del 15 ottobre 2020 saranno soggette ad un regime di decadenza meno rigido rispetto a quello vigente, infatti, la decadenza opererà nel caso di mancato pagamento di 10 rate in luogo del mancato pagamento di 5 rate;
- i carichi per i quali i termini di versamento erano già scaduti alla data dell’8 marzo 2020 potranno essere oggetto di azioni cautelari ed esecutive già dalla data del 16 ottobre 2020.
Inoltre, i carichi riconducibili a istanze per la Rottamazione Ter e alle istanze per la definizione Saldo e stralcio, i cui benefici sono venuti meno per l’effetto del mancato pagamento delle somme dovute nell’anno 2019, possono essere riammessi a rateazione.
Le modifiche normative
L’articolo 68 del DL 18/2020 come modificato dall’articolo 99 del Decreto Legge 104/2020, prevede che, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 15 ottobre 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione e quindi entro il 30 novembre 2020.
Importante
la disposizione interessa i carichi i cui termini di scadenza cadono nel periodo dall’8 marzo 2020 al 15 ottobre 2020 e ciò anche con riferimento alle rate di eventuali piani di rateazione già concessi e vigenti alla data dell’8 marzo 2020.
Ne deriva che la sospensione interessa:
- cartelle o somme affidate il cui termine di pagamento (60 giorni dalla notifica della cartella per esempio) cade dopo l’8 marzo 2020 e entro il 15 ottobre 2020 (entro il 3° novembre il contribuente potrà in ogni caso richiedere una dilazione);
- cartelle o somme affidate in rateazione alla data dell’8 marzo 2020 con riferimento alle rate mensili scadenti dall’8 marzo 2020 al 15 ottobre 2020. In tal caso entro il 30 novembre 2020 devono essere versate tutte le rate non versate perché sospese.
Attenzione
Si precisa che la sospensione per i contribuenti residenti o aventi sede nelle zone rosse è più ampia e interessa il periodo da 21 febbraio al 15 ottobre 2020.
Importante
Le somme dovute con riferimento a carichi già scaduti alla data dell’8 marzo 2020 non sono interessati dalla sospensione.
Tuttavia, per tali carichi opera la sospensione delle attività della riscossione coattiva e, pertanto, ancorché scaduti non potranno dare luogo, fino alla data del 15 ottobre 2020, all’adozione di azioni cautelari ed esecutive (vedi infra).
La sospensione delle attività esecutive e cautelari
Stop, fino alla data del 15 ottobre 2020, ai fermi amministrativi, alle iscrizioni di ipoteca, ai pignoramenti, all’esecuzioni e a tutte le attività cautelari e esecutive finalizzate alla riscossione.
Lo stop opera fino alla data del 30 novembre 2020 per i carichi i cui termini di versamento cadono nel periodo di sospensione dall’8 marzo 2020 al 15 ottobre 2020 (i cui termini di versamento scadono il 30 novembre 2020).
Per l’effetto dell’applicazione dell’articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, richiamato dal primo comma dell’articolo 68 del DL 18/2020, anche le attività esecutive e cautelari finalizzate al recupero delle somme dovute sono sospese fino alla data del 15 ottobre 2020.
Per altro l’Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante tale periodo di sospensione (comma 3 dell’articolo 12 del D.Lgs. 159/2020).
In merito, l’agenzia delle entrate, con circolare 25/2020, ha precisato che, le somme per le quali non possa considerarsi scaduto il termine per effettuare il pagamento non potranno essere oggetto di attività esecutive e/o cautelari.
Di tal ché, l’agente della riscossione, sino al 30 novembre 2020, non potrà attivare alcuna attività esecutiva o cautelare per il recupero delle somme dovute relative a ruoli o a carichi affidati all’agente della riscossione, aventi scadenza nel periodo di sospensione (dall’8 marzo 2020 al 15 ottobre 2020) il cui termine di versamento è fissato al 30 novembre dal primo comma dell’articolo 68 del DL 18/2020.
Attenzione
Tale regola non opera per i carichi i cui termini di pagamento non cadono nel periodo di sospensione.
L’agente della riscossione potrà, quindi, avviare le attività esecutive e cautelari già dal 16 ottobre 2020 con riferimento alle somme affidate e agli importi iscritti a ruolo i cui termini di versamento sono scaduti alla data dell’8 marzo 2020, data di inizio del periodo di sospensione.
Piani di rateazione con regime di decadenza a 10 rate
I piani di rateazione vigenti alla data dell’8 marzo 2020 e i piani di rateazione derivanti da istanze di rateazione presentate entro la data del 15 ottobre 2020, sono caratterizzati da un regime di decadenza più favorevole rispetto a quello ordinario.
Il comma 2 ter dell’articolo 68 del Dl 18/2020 prevede che, relativamente ai piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 15 ottobre 2020, gli effetti di cui all’articolo 19, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di dieci rate, anche non consecutive.
Il più favorevole regime di decadenza a 10 rate opera:
- con riferimento ai piani di rateazione vigenti alla data dell’8 marzo 2020;
- con riferimento ai piani di rateazioni richiesti entro la data del 15 ottobre 2020 e accolti (anche successivamente) dall’agente della riscossione.
Attenzione
Fondamentale, quindi, formulare istanze di rateazione in relazione a carichi non oggetto di dilazione entro la data del 15 ottobre 2020 e ciò anche se la scadenza del relativo pagamento è prevista per il 30 novembre 2020.
Importante
Il più favorevole regime di decadenza a 10 rate opera anche con riferimento ai carichi già scaduti alla data dell’8 marzo 2020 per i quali non era stata presentata a tale data un’istanza di rateazione e per i quali è formulata istanza di rateazione entro il 15 ottobre 2020.
Rateazioni per le rottamazioni decadute nel 2019
I carichi relativi alle definizioni (Rottamazione ter, Rottamazione bis e Saldo e Stralcio) i cui benefici sono venuti meno per omessi versamenti nel 2019 possono essere posti in rateazione.
Attenzione
Se l’istanza di rateazione è formulata entro il 15 ottobre 2020 si potrà beneficiare del regime di decadenza a 10 rate.